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A che punto è la legge sull'eutanasia in Italia

La legge sul biotestamento ha avuto un ennesimo rinvio da gennaio è stata posticipata a marzo

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In Italia, al momento, la legge sul Biotestamento ha subito l'ennesimo rinvio: era prevista a gennaio, poi a febbraio e ora è slittata a marzo. Sono quattro le proposte di legge sull'eutanasia assegnate alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari Sociali della Camera dei deputati e il cui esame è iniziato un anno fa, il 3 marzo 2016:

- proposta di legge D'INIZIATIVA POPOLARE, "Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia" (1582), presentata il 13 settembre 2013;

- proposta di legge DI SALVO, "Norme in materia di eutanasia" (2218), presentata il 24 marzo 2014;

- proposta di legge NICCHI, "Norme in materia di eutanasia" (2973), presentata il 19 marzo 2015;

- proposta di legge BECHIS, "Disposizioni in materia di eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari" (3336), presentata il 30 settembre 2015.

In assenza di una disciplina specifica per quanto riguarda il fine vita, "la ricostruzione del quadro normativo di riferimento si realizza a partire dai principi di autodeterminazione, tutela del consenso e diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari", si legge su 'Biodiritto.org'. Il quadro giuridico, dunque, si compone così:

- tre articoli della Costituzione, ovvero il 2 ("la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"), 13 ("la libertà personale è inviolabile") e 32 ("la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana").

- Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale che - al TITOLO I, Capo I 'Princìpi e Obiettivi' - recita "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana").

- Legge n. 180 del 13 maggio 1978 - 'Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori' - il cui articolo 1 afferma come "gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari".

- Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 che ha introdotto nel Codice Civile (nel Libro Primo, Titolo XII, Capo I) "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

- Legge n. 38 del 15 marzo 2010 concernente 'Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore'. "Si tratta di una legge fortemente innovativa - si legge sul sito del ministero della Salute - che per la prima volta garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze".

- Codice penale, articolo 579 ("chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni"); e articolo 580 ("chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima).

- Codice di deontologia medica: articolo 20 ("la relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta"); articolo 33 ("informazione e comunicazione con la persona assistita"); articolo 35 ("l'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato"); articolo 38 ("il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale"); e articolo 53 ("il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi provoca sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l'assistenza, non assumendo iniziative costrittive, né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale").

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