Via le barriere architettoniche per i bancomat in edifici pubblici e privati. Lo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo di Firenze, costretto sulla sedie a rotelle, contro la filiale Unicredit del capoluogo toscano dove è correntista che non aveva adeguato lo sportello atm alle sue esigenze. Dalla canto suo l’istituto di credito aveva portato le decisioni dei giudici di merito che avevano scartabellato le norme regionali in materia di “barriere” constatando la mancanza di regolamenti attuativi. Ma per la Suprema Corte le motivazioni non sono bastate. Anzi, hanno sottolineato gli Ermellini, l’accesso e la fruibilità del servizio bancomat devono essere “assicurate” in favore delle persone con disabilità mediante la rimozione di tutti gli ostacoli architettonici e questo deve avvenire anche in mancanza di “norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o parti di questo debbano avere per consentire l’accesso”. Di più, aggiunge la Cassazione facendo a pezzi le decisioni precedenti, “la tutela antidiscriminatoria deve essere reale ed è così tanto un diritto che non serve il richiamo a norme secondarie”. Insomma non importa se esiste o meno una norma regolamentare e non ha nessuna importanza se gli sportelli bancomat sono stati installati prima o dopo le nuove norme sulle barriere del 2006, perché la «violazione» dei diritti dei disabili «sussiste comunque» se l’accesso è impossibile o «impervio». Nel caso particolare c’era anche un cestino per la carta straccia messo a ridosso del bancomat a intralciare il correntista. Ora il caso tornerà davanti alla Corte d’Appello che dovrà uniformarsi alle indicazioni arrivate dagli Ermellini. Accedere al bancomat, dunque, per le persone disabili non deve essere un percorso a ostacoli.