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Niente pena sostitutiva per chi causa incidenti guidando in stato di ebbrezza

La disposizione della Corte Costituzionale

a cura della redazione
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Niente pena sostitutiva, ad esempio lavori socialmente utili, se si viene condannati per aver causato un incidente stradale in stato di ebbrezza durante la guida, anche senza esiti letali o gravi per le persone coinvolte nel sinistro.

E' quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, rigettando - per manifesta infondatezza - l'eccezione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Prato in un caso di incidente stradale causato da un uomo alla guida sotto effetto di alcol, "con l'aggravante - si legge - di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7". Il Tribunale aveva espresso dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 186 nella parte in cui consente, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità "solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo". La Corte, invece, rileva che "non si riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilita'".

Secondo la Consulta "la ratio dell'aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida"; e, infine, "la previsione di limiti all'applicazione di sanzioni sostitutive è, come si è detto, valutazione che spetta al legislatore, e che la scelta di non distinguere, ai fini dell'operatività della preclusione, in funzione della gravità dell'incidente sembra corrispondere a un criterio di prevenzione generale non irragionevole".

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