Con il Decreto Enti Locali del 24 giugno 2016 entro non oltre il 20 ottobre 2016 sarà possibile essere riammessi alla dilazione del debito, ma vediamo in che modo.
Per dilazionare il proprio debito nei confronti di Equitalia occorre presentare una richiesta tramite l’apposito modulo rilasciato da Equitalia stessa oppure attraverso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o recandosi presso uno sportello Equitalia presente sul territorio.
Il D.L. 113/16 stabilisce in 72 il numero massimo di rate mensili consentite ma in alcuni casi il debito potrà essere ripartito anche fino a 120 rate mensili a condizione che :
Per i privati, la rata del piano ordinario supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare
Per le ditte individuali, la rata del piano ordinario supera il 20% del reddito mensile della ditta
Per tutte le altre imprese, la rata del piano ordinario supera il 10% del valore di produzione mensile
Per debiti fino a € 60.000 si può richiedere la dilazione senza presentare alcun tipo di documentazione, per quelli che superano questa cifra sarà necessario presentare tutta la documentazione comprovante la reale situazione di difficoltà economica del debitore .
La nuova richiesta di rateizzazione può essere presentato dai contribuenti che sono decaduti dal precedente piano di rateizzazione e che hanno pagato l’ultima rata di luglio entro e non oltre il 20 ottobre.
Ma è importante ricordare che il beneficio della seconda opportunità di rateizzazione decadrà qualora il contribuente non paghi 2 rate anche non consecutive.